LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ED ELIMINAZIONE DEI RUOLI FINO AD € 1000
Il DL 119/2018 ha in sostanza riaperto la rottamazione dei ruoli, prevedendo che, per i carichi (ruoli, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito) trasmessi dal 2000 al 2017, sia possibile aderire all’istituto beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative/contributive e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.
Rientrano nella definizione non solo i ruoli (ovvero la cartella di pagamento) ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e da avviso di addebito INPS.
Tale rottamazione, in sintesi, è riservata:
- ai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- a coloro i quali, avendo aderito alla rottamazione inizialmente prevista nel 2016, inviando domanda entro il 21 aprile 2017, non hanno poi pagato una o più rate;
- ai debitori che, dopo esser stati riammessi alla rottamazione con domanda da presentare entro il 15 maggio 2018, non hanno, entro il 31 luglio 2018, pagato in unica soluzione le rate di pregressi piani di dilazione dei ruoli e, per questa ragione, in sostanza non hanno potuto riaccedere alla rottamazione.
Per usufruire dell'agevolazione si dovrà compilare un modello, come del resto per le pregresse rottamazioni, che può essere presentato:
- personalmente dal debitore: mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- avvalendosi di un intermediario (ad esempio il proprio commercialista);
I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia, previa opzione da esercitare nell’istanza, in forma rateale: in tal caso sono previste dieci rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre di pari importo a partire dal 31 luglio 2019. È anche possibile indicare un diverso numero di rate, compreso tra due e nove. Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31 luglio 2019.
Inoltre è previsto che siano automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione (ex equitalia) nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 per un importo residuo di 1.000 euro.
Per il perfezionamento dell'annullamento:
-non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
-l'agente per la riscossione avrà tempo fino al 31.12.2018 per annullare, ma gli effetti dell'annullamento si producono dal 24.10.2018, data di entrata in vigore della norma.
Per eventuali info o approfondimenti potete contattarci alla mail : segreteria@studioiazzetta.eu