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Il regime forfettario per gli autonomi L.190/2014

Il regime agevolato si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa).
La tabella seguente riepiloga i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività.

Tipologia di attività    Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11) 40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86%
Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62%
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78%
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67%
Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi.

Irrilevanza delle spese sostenute
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, irrilevanti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. 
Un monitoraggio delle spese sostenute deve comunque essere effettuato per verificare l'eventuale superamento dei limiti per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario, nonchè ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi connessi all'esonero dagli studi di settore (tramite la compilazione delle apposite sezioni del quadro RS del modello REDDITI PF).
Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge. 
Dal reddito sono anche scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.
Non assumono rilevanza neppure le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Imposizione sostitutiva
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15% o al 5%, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate. Ai sensi dell'art. 1 co. 64 della L. 190/2014, per il pagamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame: 

-provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta;
-applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione. 

Ritenute d'imposta - Esclusione
I ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190). Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Nel caso in cui venissero erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d'imposta, il contribuente in regime agevolato può scomputarle dall'imposta sostitutiva o dall'IRPEF mediante indicazione nel rigo RS40 del modello REDDITI PF.
Riduzione dell'imposta sostitutiva per inizio attività
L'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede una tassazione agevolata del reddito percepito dai soggetti che iniziano l'attività, consistente nell'applicazione, all'intero reddito forfetariamente determinato, dell'aliquota d'imposta sostitutiva al 5%, per i primi 5 anni dell'attività. 


Per usufruire dell'agevolazione:

il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Esonero dagli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta
Per espressa previsione dell'art. 1 co. 69 della L. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF), i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
Esonero dall'applicazione di studi di settore e parametri
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.
Nonostante l'esclusione, viene previsto che specifiche informazioni relative all'attività soggetta al regime agevolato devono comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF), secondo quanto stabilito l'Agenzia delle Entrate in sede di approvazione dei modelli dichiarativi.

 

Per eventuali info o approfondimenti potete contattarci alla mail : segreteria@studioiazzetta.eu